Art. 621
Titolo XIV

Art. 621

659 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Le sostanze usate in soluzione nell'acqua per ridurne la tensione superficiale, o comunque per impedire la dispersione delle polveri nell'atmosfera, non devono essere nocive alla salute dei lavoratori.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-621