Art. 616
Titolo XIII

Art. 616

654 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Qualora il direttore sia venuto a conoscenza o abbia elementi per presumere che in una zona limitrofa esistano lavori sotterranei invasi dalle acque a distanza minore di 50 m dal perimetro della concessione o del permesso di ricerca, oppure dal confine di proprietà nel caso di cava, deve sospendere i lavori nelle zone sotto pericolo della propria area, prima di aggiungere una distanza di 50 m dal perimetro o dal confine suddetto, e darne immediata notizia al Distretto minerario. Oltre tale limite i lavori devono essere condotti con le misure e cautele previste in apposito ordine di servizio da sottoporsi all'approvazione dell'ingegnere capo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-616