Art. 613
Titolo XIII

Art. 613

651 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Prima di procedere allo scarico di un accumulo di acque il direttore deve adottare le misure necessarie per mettere al riparo gli operai contro i pericoli derivanti dall'operazione. Di tali misure deve essere fatta annotazione, con data e firma del direttore, in registro.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-613