Art. 612
Titolo XIII

Art. 612

650 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Le bocche a giorno dei lavori sotterranei devono essere ubicate e protette in modo da evitare irruzioni di acque superficiali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-612