Art. 611
Titolo XIII

Art. 611

649 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Quando siano in pericolo interi scomparti o settori devono predisporre opere e sbarramenti atti ad impedirne l'inondazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-611