Art. 61
Titolo III

Art. 61

596 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Quando si intenda effettuare una perforazione meccanica per sostanze minerali solide a profondità superiore a 200 m. deve esserne fatta preventiva denunzia al Distretto minerario. La denuncia è accompagnata da un piano topografico e da un'esposizione del programma della perforazione.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-61