Titolo XIII
Art. 609
647 / 697In vigore dal 1 gen 1960
Nei cantieri e nelle gallerie che si spingono verso lavori
abbandonati e altri luoghi ove sia accertata o presunta la esistenza di raccolte di acque e di terreni acquiferi, devono essere adottate le seguenti misure di sicurezza 1° guidare rigorosamente gli avanzamenti con rilievi topografici diretti;
2° praticare fori di spia, il cui numero, ubicazione, lunghezza ed orientamento sono stabiliti dalla direzione. In ogni caso la lunghezza dei fori deve essere tale che a brillamento avvenuto essi precedano di almeno 4 m la fronte di avanzamento. Il numero, l'ubicazione e la lunghezza dei fori devono essere annotati nel registro dei sondaggi di spia di cui all' ed accompagnati da schizzo dimostrativo;
3° una via di scampo, sicura e bene illuminata, deve essere
disponibile e preventivamente resa nota agli operai addetti
all'avanzamento e a quelli che operano nei cantieri in pericolo.
Quando si abbia ragione di ritenere che l'avanzamento sia vicino alla zona acquifera, nei cantieri in pericolo, diversi dalla galleria in avanzamento, il lavoro deve essere sospeso;
4° apprestare sul posto i materiali idonei per consentire, in
caso di necessità, l'efficace tamponamento dei fori di spia;
5° eseguire il brillamento delle mine nei cantieri sotto
pericolo, dopo che gli operai si siano messi al sicuro contro eventuali irruzioni di acqua;
6° dotare ogni squadra di almeno due lampade elettriche portalili
anche quando esista un impianto di illuminazione elettrica;
7° eseguire i lavori di rottura dell'ultimo diaframma alla
presenza e sotto la guida di un sorvegliante;
8° eseguire il lavoro di coltivazione soltanto dove non siano da temersi irruzioni d'acqua.
È vietato spillare acqua attraverso strati di combustibile
fossile o di altri minerali di insufficiente compattezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-609