Art. 607
Titolo XIII

Art. 607

645 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Il direttore deve curare la raccolta di ogni dato inerente agli adunamenti o venute di acque già riscontrate nel sotterraneo o eventualmente contenute in cantieri abbandonati o in serbatoi naturali prossimi alle lavorazioni in corso o in progetto. Tali dati debbono essere riportati sui piani della miniera o cava.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-607