Art. 601

Art. 601

542 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
È fatto obbligo di stabilire collegamenti telefonici tra i punti più importanti del sotterraneo ed un centro di guardia permanente, collegato a sua volta telefonicamente con l'esterno.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-601