Art. 599

Art. 599

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In vigore dal 1 gen 1960
Nelle coltivazioni per ripiena quest'ultima deve essere costipata al massimo. Se il riempimento dei vuoti di coltivazione è effettuato per frana di tetto, oppure per ripiena non completa, lungo le vie di ventilazione che attraversano zone già coltivate si devono sistemare diaframmi di ripiena, poco permeabili, mediante l'impiego di materiali fini e costipati, ovvero le pareti di dette vie debbono essere impermeabilizzate con mezzi adatti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-599