Art. 597

Art. 597

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In vigore dal 1 gen 1960
Anche nel caso di prolungata sospensione delle lavorazioni è fatto obbligo di mantenere condizioni normali di ventilazione nei cantieri. Nel caso di abbandono di cantieri o di gallerie la zona interessata deve essere isolata dal circuito di aria mediante sbarramenti stagni. Ove si proceda al disarmo l'operazione deve essere condotta nel modo più rapido e senza interruzioni.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-597