Art. 594

Art. 594

535 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Nell'ordine di servizio di cui all' devono essere in particolare previste porte di isolamento convenientemente ubicato per la rapida segregazione di scomparti o settori sotto incendio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-594