Art. 593

Art. 593

534 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Alle miniere classificate a termini del presente capo, oltre alle norme di cui all', si applica il disposto di cui all'. Quando i locali destinati al deposito dei materiali di cui all' e così per quelli dove sono installati trasformatori o interruttori a bagno d'olio, non siano collegati direttamente con vie di riflusso, oltre che attrezzati nei modi di cui all', devono essere provvisti di rivelatori di incendio o di dispositivi automatici di lotta contro quest'ultimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-593