Art. 591
532 / 697In vigore dal 1 gen 1960
Nelle miniere classificate a termini dell' non è consentita la deroga di cui all', secondo comma.
È vietato l'impiego di fascine come guarnizione delle armature.
Inoltre nelle stesse miniere, in tutti i pozzi con priorità per quelli di entrata d'aria, devono essere osservate le seguenti misure:
1° impiegare materiale incombustibile per le attrezzature accessorie quali calendaggi, scale, tettoie e simili:
2° impiegare liquidi incombustibili nei dispositivi ad azionamento idraulico;
3° per le attrezzature accessorie in materiale combustibile esistenti all'entrata in vigore del presente decreto e fino alla loro sostituzione nei tempi accordati dalla norma transitoria si deve installare un dispositivo per l'innaffiamento immediato delle attrezzature stesse, con comando dall'esterno e dalle stazioni intermedie.
Nei nuovi pozzi e per quanto possibile in quelli in corso di rifacimento, si devono inoltre osservare le seguenti misure:
a) utilizzare materiale incombustibile per i supporti delle guide;
b) impiegare grasso incombustibile per la lubrificazione delle guide e delle funi;
c) adottare cavi elettrici il cui rivestimento esterno non sia atto a propagare la combustione.
Nelle stesse miniere le gallerie d'accesso ai pozzi devono essere rese incombustibili su una distanza di almeno 75 m dall'asse del pozzo. La stessa cautela deve adottarsi nei confronti delle gallerie di collegamento diretto tra pozzi gemelli ivi comprese le porte installatevi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-591