Art. 585
Capo III

Art. 585

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In vigore dal 1 gen 1960
Le miniere sospette per autocombustione od ossidazioni spontanee devono essere sottoposte a controllo con procedura analoga a quella prevista al titolo X, capo I.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-585