Art. 584

Art. 584

528 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Nelle miniere di combustibili fossili, ancorchè non grisutose, quando si eseguano lavori nelle vicinanze di fuochi o cantieri incendiati, o si proceda all'ispezione ed all'apertura di sbarramenti, oppure si accede a cantieri precedentemente isolati, devono adoperarsi per l'illuminazione soltanto lampade di sicurezza. Il capo della squadra al lavoro deve essere inoltre munito di indicatori idonei a lettura diretta per ossido di carbonio, grisù o altri gas nocivi, ed il personale addetto deve essere munito delle corrispondenti maschere ed altri mezzi di protezione. Nelle miniere dove si sviluppa grisù devono essere adottate le misure necessarie affinché accumuli di tale gas non vengano a contatto con gli sbarramenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-584