Art. 583

Art. 583

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In vigore dal 1 gen 1960
Nei cantieri ove si sia verificato un incendio è fatto obbligo di stabilire la ventilazione in modo tale che, a sbarramenti rimossi e sino a che non sia scomparso ogni segno di possibile ripresa dell'incendio, l'aria di riflusso non passi attraverso cantieri in attività o vie aperte al transito.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-583