Art. 578
522 / 697In vigore dal 1 gen 1960
Durante le operazioni per la estinzione di un incendio devono
essere costantemente controllati i tenori di ossido di carbonio, di anidride solforosa e di altri gas tossici e nocivi sviluppati. Il personale deve fare uso delle maschere o degli altri mezzi di protezione.
Il controllo deve essere effettuato tanto sulle vie di entrata
d'aria che sui riflussi normali, avuto riguardo alle possibili inversioni della ventilazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-578