Art. 575

Art. 575

521 / 697
In vigore dal 29 dic 1996
1. I lavori al cannello, alla saldatrice è con altri apparecchi analoghi possono essere eseguiti unicamente in via eccezionale, previa autorizzazione da parte dell'autorità di vigilanza, sulla base della valutazione delle esigenze tecniche e delle condizioni di sicurezza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-575