Art. 567
Titolo XII

Art. 567

639 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Entro il raggio di 20 m dall'imbocco delle vie di entrata d'aria e vietato eseguire costruzioni ed incastellature in legname. Le costruzioni e incastellature predette, esistenti all'entrata in vigore del presente decreto, sono mantenute purchè siano protette con vernice ignifuga. Entro il raggio di cui al primo comma è vietato la installazione o il mantenimento di depositi di materiali infiammabili.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-567