Art. 564

Art. 564

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In vigore dal 1 gen 1960
Quando il sistema di lotta adottato contro le polveri non sia riconosciuto sufficiente a prevenire i pericoli, è in facoltà dell'ingegnere capo di prescrivere l'adozione del sistema di scistificazione e alternativamente di innaffiamento ritenuto più appropriato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-564