Art. 556

Art. 556

508 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Lo spargimento delle polveri inerti deve essere praticato nei turni con minor numero di operai presenti in sotterraneo. Quando si effettua la scistificazione meccanica devono essere sgombrati i cantieri ai quali la polvere inerte può essere condotta dalla corrente d'aria. Lo spargimento delle polveri deve essere eseguito in tutte le vie che servono al trasporto, alla circolazione del personale ed alla ventilazione. Gli addetti alla scistificazione devono essere muniti di maschere antipolvere. Non si effettua lo spargimento delle polveri quando le condizioni di umidità dell'atmosfera siano tali che le polveri infiammabili non siano suscettibili di rapida dispersione nell'aria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-556