Art. 548
500 / 697In vigore dal 1 gen 1960
Alle miniere, o parti di esse, classificate a polveri infiammabili, si applicano le norme di cui agli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-548