Art. 545

Art. 545

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In vigore dal 1 gen 1960
Sono classificate pericolose per polveri infiammabili le miniere di combustibili fossili per le quali le polveri abbiano rivelato durante il periodo di controllo di possedere, allo stato fresco, un tenore in materie volatili infiammabili superiore al 14 per cento, riferito al peso del combustibile, fatta deduzione delle ceneri ed umidità, nonché di essere facilmente infiammabili e suscettibili di formare in aria sospensioni atte a propagare una esplosione. La classifica di una miniera di combustibili fossili per polveri infiammabili può aver luogo riducendo o eliminando il periodo di controllo, quando in essa si siano già verificate infiammazioni ed esplosioni delle polveri stesse.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-545