Art. 539
492 / 697In vigore dal 1 gen 1960
Gli imprenditori delle miniere che abbiano meno di 100 operai all'interno nel turno più numeroso possono essere autorizzati, con provvedimento dell'ingegnere capo, ad associarsi con gli imprenditori delle miniere vicine per la formazione di una comune squadra di salvataggio.
Gli ordini di servizio relativi alla istruzione ed alle esercitazioni dei componenti la squadra comune devono essere approvati dall'ingegnere capo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-539