Art. 538

Art. 538

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In vigore dal 1 gen 1960
Il funzionamento degli apparecchi respiratori auto protettori e di altri apparecchi e indumenti di salvataggio deve essere verificato a cura della direzione almeno ogni mese. Dei risultati è presa nota nel registro.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-538