Art. 534

Art. 534

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In vigore dal 1 gen 1960
Nelle miniere singole o associate di cui agli , devono essere allestiti appositi locali per la custodia e manutenzione del materiale in dotazione alla squadra di salvataggio, rispondenti ai requisiti essenziali per il loro uso. Detti locali, che non possono essere adibiti ad altra destinazione, devono essere protetti contro gli incendi e ubicati nelle vicinanze dell'imbocco a giorno della via per la quale gli operai accedono ed escono normalmente dal sotterraneo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-534