Art. 520

Art. 520

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In vigore dal 1 gen 1960
Nei pozzi principali deve essere installato un impianto di segnalazione elettrica integrato da impianto di segnalazione telefonica. Gli impianti elettrici di segnalazione, nei pozzi provvisti di stazioni intermedie, devono essere muniti di dispositivo speciale che permetta, in qualunque momento, di fare comunicazioni dirette agli arganisti in caso di allarme.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-520