Art. 517

Art. 517

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In vigore dal 1 gen 1960
Le prove ed i controlli su parti degli impianti elettrici, quali misure di isolamento, di resistenza, di tensione, di corrente e simili, possono essere eseguiti solo dopo che sia stata constatata l'assenza di grisù nell'ambiente ove le prove stesse si effettuano. Durante le prove e le misure l'atmosfera deve essere tenuta sotto controllo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-517