Art. 517
478 / 697In vigore dal 1 gen 1960
Le prove ed i controlli su parti degli impianti elettrici, quali misure di isolamento, di resistenza, di tensione, di corrente e simili, possono essere eseguiti solo dopo che sia stata constatata l'assenza di grisù nell'ambiente ove le prove stesse si effettuano.
Durante le prove e le misure l'atmosfera deve essere tenuta sotto controllo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-517