Art. 515

Art. 515

476 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Per tutti gli impianti elettrici in sotterraneo devono essere eseguite periodiche misure di isolamento, resistenza e controlli di efficienza, con le modalità e frequenze previste in ordine di servizio predisposto dal direttore e notificato al capo dei servizi elettrici del sotterraneo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-515