Art. 512

Art. 512

473 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Il personale che ha in consegna macchine e apparecchiature di tipo di sicurezza deve accertarsi, prima dell'inizio del lavoro, che gli involucri siano chiusi ed in buono stato e che i cavi non presentino lesioni. Il responsabile del servizio elettrico in sotterraneo e tenuto ad effettuare, almeno ogni sei mesi, una verifica generale degli impianti, ai fini della sicurezza specifica e riportare i risultati in registro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-512