Art. 511

Art. 511

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In vigore dal 1 gen 1960
Nelle miniere grisutose con servizi elettrificati, un tecnico elettricista di sperimentata capacità, deve essere preposto ai servizi elettrici del sotterraneo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-511