Art. 509

Art. 509

470 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Nelle miniere, o loro parti, classificate per sviluppo istantaneo di grisu, l'impiego dell'elettricità, salvo che per le lampade elettriche portatili di sicurezza e per l'accensione elettrica delle mine, è soggetto, caso per caso, ad autorizzazione dell'ingegnere capo; alle condizioni di cui all' con l'obbligo di attenersi ad ogni altra misura, cautela e limitazione necessaria che l'ingegnere capo impone nel provvedimento di autorizzazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-509