Art. 504

Art. 504

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In vigore dal 1 gen 1960
Le lampade fisse sia ad ampolla che a tubo devono essere poste sotto globi o lastre di protezione costituite da vetro o altro materiale non infiammabile, di idonea resistenza meccanica. I globi e le lastre devono essere protetti con gabbia metallica. Gli apparecchi di illuminazione devono essere di tipo riconosciuto di sicurezza contro il grisù.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-504