Art. 495
Capo VII

Art. 495

618 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Gli interruttori, i commutatori e simili apparecchi che siano muniti di involucri di protezione apribili, devono essere provvisti di dispositivi di blocco atti ad impedire il loro azionamento quando l'involucro è aperto, e l'apertura dell'involucro quando l'apparecchio trovasi in posizione di circuito chiuso. Allorchè sia necessario lasciare aperto l'involucro di protezione di una macchina, si deve apporre un cartello di avviso sul relativo interruttore, in modo da escludersi ogni indebita chiusura.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-495