Art. 494
Capo VII

Art. 494

617 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Nelle macchine, nei trasformatori e negli apparecchi elettrici, le parti sotto tensione e quelle per le quali è necessaria la protezione contro le esplosioni, non devono essere accessibili se non rimuovendo o allentando chiusure richiedenti attrezzi speciali che debbono essere custoditi solo dalle persone autorizzate ad adoperarli.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-494