Art. 488

Art. 488

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In vigore dal 1 gen 1960
In posti idonei del sotterraneo devono essere disponibili lampade di riserva, affidate ad un sorvegliante responsabile della loro efficienza. Il numero di tali lampade deve corrispondere ai cinque per cento del personale presente nel turno più numeroso, con un minimo di due ed un massimo di venti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-488