Art. 468
436 / 697In vigore dal 1 gen 1960
Nelle lavorazioni soggette a sviluppi istantanei di gas:
a) il servizio di vigilanza dell'atmosfera, a mezzo di appositi indicatori a lettura diretta per i gas interessati dalle lavorazioni, deve essere effettuato dai un sorvegliante appositamente incaricato con la frequenza indicata a tale scopo nell'ordine di servizio di cui all';
b) devono essere stabilite comunicazioni telefoniche dirette fra la zona interessata, la base del pozzo di estrazione e la superficie;
c) devono essere installate porte di soccorso a tenuta per separare la rimanente parte del sotterraneo dallo scomparto e dalla zona classificata o sospetta per venute istantanee di gas;
d) devono essere disposte in prossimità del fronte di lavoro bombole di ossigeno compresso, munite di inalatori in numero pari a quello degli operai addetti ai lavori di preparazione e tracciamento;
e) gli operai devono avvertire il sorvegliante di qualsiasi anormale manifestazione riscontrata nei rispettivi posti di lavoro;
f) il sorvegliante presente ai lavori deve dare notizia immediata al personale degli altri scomparti più vicini della miniera, aventi uguale o diversa classifica od alla direzione dei lavori all'esterno, quando si verifichi una notevole venuta istantanea di gas o altro segno premonitore.
Mezzi di protezione degli operai per l'esecuzione di lavori in atmosfera di gas tossici o altrimenti nocivi o di gas infiammabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-468