Art. 459

Art. 459

427 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Nei sotterranei delle miniere classificate grisutose o per gas tossici o altrimenti nocivi, le vie ed i cantieri, in corrispondenza dei quali ogni attività o la coltivazione siano già ultimate o temporaneamente sospese, devono essere isolati dagli altri lavori mediante appositi sbarramenti, oppure devono continuare ad essere ventilati. In questo caso il circuito d'aria destinato ad alimentarli non deve rivelare immediatamente a monte della sua immissione nella via principale o generale di riflusso, percentuali di grisù o di altri gas tossici o altrimenti nocivi presenti in misura superiore a quelle previste dagli .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-459