Art. 455

Art. 455

423 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Nelle miniere classificate per idrogeno solforato è vietato rimuovere, attingere o comunque servirsi per qualsiasi scopo di masse di acque di drenaggio raccolte in pozzi o cavità o comunque stagnanti in qualsiasi luogo del sotterraneo, senza apposito ordine del capo servizio preposto ai lavori. Le stesse acque di drenaggio devono essere convogliate, a mezzo di apposite tubazioni e non in cunette, lungo le vie della miniera. Opere di ritegno e cancelli, apribili solo per necessità di servizio, devono impedire al personale non autorizzato l'accesso a pozzetti, vasche, cavità o discenderie di preparazione quando vi si trovino o vi si possano accumulare acque di drenaggio. La direzione deve curare che le acque solfidriche di drenaggio, comunque stagnanti nelle vie di transito o carreggio o in altri luoghi della miniera accessibili agli operai, siano eliminate.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-455