Art. 453

Art. 453

421 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Nelle miniere grisutose e nei loro scomparti o settori, l'organizzazione dei lavori, la scelta dei metodi di abbattimento, i movimenti del tetto e la velocità di avanzamento devono essere determinati anche in funzione dello sviluppo di grisù e dei pericoli che ne derivano. La coltivazione deve eseguirsi di norma per livelli o strati di minerale presi in ordine discendente con spaziamento dei cantieri di coltivazione tale da rendere minime le influenze reciproche in conseguenza dei movimenti provocati nelle roccie incessanti e vicine, e in relazione al prevedibile apporto di grisù che può derivarne. Ai fini di cui ai commi precedenti sono equiparati a quelli orizzontali gli strati la cui inclinazione non superi i 10°. Nei confronti di giacimenti orizzontali sovrapposti si applica il disposto di cui al secondo comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-453