Art. 451

Art. 451

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In vigore dal 1 gen 1960
Per le miniere di cui al presente titolo, i programmi generali di lavoro e di coltivazione, di cui al titolo II, capo III, da sottoporre ogni anno al Distretto minerario devono essere a lunga e breve scadenza, estendendosi cioè a periodi non interiori rispettivamente a cinque anni e ad un anno. Dalla relazione e dai piani allegati ai suddetti programmi deve inoltre risultare: 1° la suddivisione del giacimento in scomparti e settori di coltivazione; 2° gli effettivi massimi previsti nel turno più numeroso in sotterraneo, per ogni scomparto o settore; 3° la meccanizzazione dei tagli e l'elettrificazione del sotterraneo; 4° il piano di difesa contro i gas di cui al presente titolo e contro le polveri infiammabili di cui al titolo successivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-451