Art. 450
Capo IV

Art. 450

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In vigore dal 1 gen 1960
Il regolamento interno di cui all' è obbligatorio per le miniere di cui al presente titolo, qualunque sia il numero degli operai in esse occupati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-450