Art. 444

Art. 444

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In vigore dal 1 gen 1960
Quando in un punto qualsiasi di un circuito di ventilazione in piena corrente d'aria si riscontrano percentuali di grisù in misura superiore al due per cento, lo scomparto od il settore servito da tale circuito deve essere subito evacuato dal personale. Il sorvegliante ordina lo sgombero del sotterraneo, adotta le misure cautelative e informa la direzione. Uguale misura adotta quando gli accertamenti, si riferiscono ad altri luoghi del sotterraneo comunque accessibili agli operai e quando si sia prodotta in qualsiasi punto dello stesso sotterraneo una infiammazione di grisù.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-444