Art. 44
Capo IV

Art. 44

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In vigore dal 1 gen 1960
È vietato impiegare per i lavori in sotterraneo persone che non sappiano correntemente leggere e scrivere. Possono tuttavia essere assunti o mantenuti in servizio coloro che abbiano già prestato servizio in lavorazioni sotterranee per almeno due anni, alla entrata in vigore del presente decreto. Tale requisito è attestato con documentazione scritta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-44