Art. 436

Art. 436

405 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Il personale addetto alle ispezioni deve essere munito di maschere e di altri mezzi di protezione, quando si tratti di miniere ad emanazione di gas tossici o altrimenti nocivi. Le maschere e gli altri mezzi di protezione devono essere di tipo riconosciuto idoneo.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-436