Art. 436
405 / 697In vigore dal 1 gen 1960
Il personale addetto alle ispezioni deve essere munito di maschere e di altri mezzi di protezione, quando si tratti di miniere ad emanazione di gas tossici o altrimenti nocivi.
Le maschere e gli altri mezzi di protezione devono essere di tipo riconosciuto idoneo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-436