Art. 420

Art. 420

389 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Ogni impianto di ventilazione principale deve essere sorvegliato con continuità da un operaio. In caso diverso esso deve essere munito di dispositivo automatico capace di trasmettere, in un locale permanentemente occupato della miniera, segnale di allarme per qualsiasi perturbazione o arresto della sua marcia. Quando manchi una sorveglianza continua, i ventilatori principali devono essere ispezionati da personale competente almeno una volta al giorno, secondo apposito ordine di servizio del direttore. Almeno ogni quindici giorni la persona preposta al servizio di ventilazione deve procedere ad ispezione di tutti i ventilatori principali della miniera. Annotazioni delle ispezioni e delle relative constatazioni devono essere riportate, a cura e firma della persona incaricata, nel registro della ventilazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-420