Art. 42
Capo III

Art. 42

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In vigore dal 1 gen 1960
I piani illustrativi dei programmi devono contenere i riferimenti ai piani topografici e di ventilazione presentati al Distretto minerario e rappresentare la configurazione topografica del sotterraneo conseguente alla esecuzione dei lavori e delle coltivazioni progettate. Essi devono altresì indicare le vie sotterranee, comprese quelle di comunicazione con la superficie, e i circuiti di areazione principali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-42