Art. 414
383 / 697In vigore dal 1 gen 1960
Nell'aria di riflusso di lavori di ricerca e di preparazione in miniere classificate per gas tossici o altrimenti nocivi, sono ammessi tenori dei suddetti gas superiori ai limiti di cui all'articolo precedente, quando la stessa aria venga immessa direttamente in una via principale di riflusso, a valle di qualsiasi altra immissione. Il personale addetto a tali lavori deve in tal caso fare uso di idonei mezzi di protezione individuale.
Un sorvegliante, con l'ausilio di idonei indicatori a lettura diretta, tiene sotto controllo l'atmosfera dei cantieri.
L'ingegnere capo stabilisce con suo provvedimento, sentito il direttore, il tenore massimo dei singoli gas tossici o nocivi, presenti nell'atmosfera, al di sopra del quale non possono essere eseguiti lavori, neppure facendo uso dei mezzi di protezione individuali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-414