Art. 410

Art. 410

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In vigore dal 1 gen 1960
La quantità d'aria immessa nel sotterraneo e riconosciuta sufficiente per il turno di lavoro più numeroso non deve essere diminuita negli altri turni e nei periodi di tempo durante i quali gli operai non siano presenti al lavoro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-410